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La responsabilità medica tra linee guida, buone pratiche e raccomandazioni


In tema di responsabilità medica, la Legge Gelli Bianco (legge n. 24/2017, in vigore dal 1° aprile 2017) ha ridisegnato, come noto, molte delle regole vigenti sia a livello civile che penale, riformando la disciplina previgente che si reggeva sul decreto legge Balduzzi del 2012.

Il citato decreto – si voglia ricordare – escludeva la rilevanza penale delle condotte dei medici connotate da colpa lieve, che si collocassero all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse fossero accreditate dalla comunità scientifica, con la conseguenza che il medico avrebbe risposto solo per colpa grave – come sancito dall'articolo 3 del suddetto decreto legge.

In sintesi la Legge 24/2017 prevede un'ulteriore riduzione della sfera della punibilità introducendo l'art. 590-sexies c.p. in virtù del quale “qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle Linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le Buone Pratiche Clinico-assistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle predette Linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Dal punto di vista civilistico la responsabilità del medico che svolge la propria attività all'interno di strutture sanitarie viene espressamente qualificata come extracontrattuale, a meno che quest'ultimo non abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, il che fa intendere che vi siano casi ove sussista una responsabilità contrattuale del medico ovvero nei casi in cui agisca come libero professionista. D'altro lato permane la natura contrattuale della struttura sanitaria.

Va precisato ora che il D.L. 158/2012 non aveva chiarito la precisa portata di tali linee guida e dall'incertezza delle fonti ne era derivato il dibattuto problema della cd. medicina difensiva, ovvero la condotta di taluni medici che prescrivevano ed effettuavano esami del tutto superflui o che evitavano procedure diagnostiche-terapeutiche rischiose su pazienti per un eccesso di prudenza, allo scopo di scongiurare sul nascere un contenzioso per errata individuazione od esecuzione delle linee guida.

Nella difficoltà di far fronte alla non compiutezza della previgente normativa – e permettere al medico di operare più serenamente – la Legge Gelli-Bianco ha tentato di regolare in modo più articolato il valore delle linee guida ed ha sancito che gli esercenti le professioni mediche, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie, si debbano attenere a determinate linee di indirizzo, così come previsto dall'art. 3 della suddetta Legge, istituendo presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, il quale oltre ad acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso, predispone, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, linee di indirizzo ed individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

La giurisprudenza, soccorrendo ad una necessità interpretativa della Legge, con la sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2018, n. 8770, ha individuato i casi in cui il medico risulta essere chiamato a rispondere, a titolo di colpa (anche lieve), per morte o lesioni personali, derivanti dall'esercizio della propria attività, ovvero: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nell'individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

In tal senso tale pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite ha sancito, in caso di colpa da imperizia, la non punibilità del medico nei soli casi di colpa lieve – qualora fossero state in ogni caso seguite le linee guida e le buone pratiche – fornendo una nuova e più restrittiva interpretazione dell'art. 590 sexies del codice penale introdotto dalla medesima Legge Gelli Bianco.

Tale norma penale – si precisa – prevede una causa di non punibilità (applicabile ai soli reati di cui agli articoli 589 e 590 cod. pen.) che opera nei casi in cui il sanitario abbia individuato ed attuato le linee guida adeguate al caso concreto ma versi in colpa da imperizia nella fase esecutiva – come aveva precisato la Cassazione con la pronuncia n. 50078/2017 – indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse.

Questa pronuncia, pertanto, stabilisce che se le linee guida sono state rispettate, in presenza di imperizia (intesa come violazione delle leges artis) nell'esecuzione dell'intervento, e non nella scelta delle stesse, non vi è responsabilità penale colposa del medico, non sussistendo più un problema di gradazione della colpa come avveniva invece sotto la vigenza del D.L. Balduzzi.

Orbene, dalla lettura combinata della legge Gelli Bianco, della norma codicistica e della giurisprudenza sul punto, emerge come la previsione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 590 sexies 2° co. cod. pen., così come interpretato dalla Cass. n. 50078/2017 risulti in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza 8770/2018, ed appare, in definitiva, quale chiave di volta in tema di responsabilità medica, la corretta individuazione delle linee guida regolatrici del singolo caso di specie e – qualora esse non sussistessero – delle buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni, di natura prevalentemente ministeriale.

È bene evidenziare, in ogni caso, che per una pronuncia di malpractice sono necessari tre elementi: a) La condotta, od omissione, colpevole, in base alla quale il medico o la struttura sanitaria abbia tenuto un comportamento difforme rispetto a quello previsto dalle cosiddette linee guida e dalle buone pratiche applicabili alla fattispecie; b) Il danno, cioè una lesione dell’integrità psico-fisica del paziente o una violazione significativa di un suo altro diritto; c) Il nesso causale tra la condotta e il danno, ossia una relazione che consenta di ritenere che il comportamento colpevole rappresenti l'antecedente eziologico più probabile in ordine alla produzione dell'evento tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso clinico di specie.

Quindi non basta dire che un medico ha sbagliato per qualificare un caso di responsabilità sanitaria ma devono sussistere anche gli altri due presupposti, il danno e il nesso causale.

Riprendendo ora la già accennata finalità della legge Gelli bianco, ovvero quella di contrastare la medicina difensiva e di sancire la centralità e l'importanza delle linee guida e allo stesso tempo di gettare le basi di uno specifico iter di accreditamento di soggetti autorizzati ad emanare tali guidelines – alla luce dei pur sempre numerosi procedimenti giudiziari a carico di medici – è lecito domandarsi se tale normativa sia riuscita nel suo intento o se le linee guida alle quali il medico devono attenersi siano poi – nella realtà dei fatti – di compiutezza tale da preservare il medico da ingiuste accuse o da assicurarne in ogni caso un sereno operato.

Il ruolo del medico e la considerazione di tale professione all'interno della società è sicuramente cambiato radicalmente nell'ultimo secolo. L'aumento delle aspettative indotto dai progressi della medicina ha al contempo fatto venire meno l'aura di sacralità che ha a lungo accompagnato il medico – come tanti altri professionisti – che disincentivava il paziente ad adire per vie legali.

D'altro canto l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ha posto le basi di un semplice assunto statistico ovvero che ad un aumento di prestazioni erogata corrisponde una maggiore probabilità di errori o presunti errori.

Allo stesso modo gli standard di diligenza richiesti dal professionista si sono elevati, tanto a livello nazionale quanto internazionale.

Si evidenzia che la responsabilità medica, infatti, si risolve nell'inadempimento colpevole delle tecniche che vi presiedono alla stregua dell'art. 1176, 2° co. cod. civ. ( in quanto la diligenza richiesta è da ricondursi alla cd. Diligenza qualificata) ovvero, in caso di attività particolarmente complesse, per l'imperizia dovuta a dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ..

Nel tecnicismo di tale materia, l'avvocato non può prescindere da un approfondimento extra-giuridico ed una ricerca di carattere medico-scientifico – che è quanto poi necessario comprendere durante l'esperimento della consulenza tecnica qualora sorgesse un contenzioso. Preme sin d'ora sottolineare altresì che la legge Gelli Bianco all'art. 5 fa emergere un'altra difficoltà, sancendo che il medico debba tener conto, in ogni caso, delle “specificità del caso concreto” e pertanto nell'eventuale silenzio di linee guida o raccomandazioni e buone pratiche clinico-assistenziali si apre un nuovo rischio di contenzioso.

* * *

Provando, pertanto, a farci in concreto un'idea sulla rilevanza medico-giuridica delle linee guida, delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni, le quali a livello probatorio possono far dipendere una pronuncia di responsabilità o meno, andiamo approfondire la natura, la portata nonché le fonti delle medesime.

La Legge Gelli-Bianco ha istituito, come già accennato, l'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Il centro ha il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi e delle loro cause, ai contenziosi sanitari; predispone linee guida, linee di indirizzo e individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario ed il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

Per effettuare tale complessa attività, come ribadito nell'art. 3 della medesima Legge, l'Osservatorio si avvale dell'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, il cui elenco viene pubblicato ed aggiornato ogni due anni dal Ministero della Salute in attuazione dell’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017. Il Ministro della Salute trasmette annualmente alle Camere la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

L'art. 24 della Legge 8.3.2017 in tema di "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", prevede che "gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle Raccomandazioni previste dalle Linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonchè dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco".

Le Società Scientifiche e le Associazioni tecnico-scientifiche sono Istituti caratterizzati da adeguata rappresentatività nella disciplina o specializzazione o settore di riferimento. Fra queste citiamo, a titolo di esempio, l'ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri), l'AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri), il CISCOR (Gruppo Italiano Screening Colorettale), il GITMO (Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare), l'H&CR (Hospital & Clinical Risk Manager), la SIAAIC (Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia) o la SIAARTI (Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) e molte altre.

In definitiva l’Osservatorio ha il compito di individuare le misure idonee per la prevenzione la gestione del rischio sanitario per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure. Le linee guida e/o raccomandazioni per la prevenzione e gestione del rischio clinico hanno come finalità il miglioramento della qualità e della capacità di raccolta dei dati inerenti la sicurezza, con la finalità di: accrescere l’adesione delle Regioni e Province Autonome ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio e alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza; incrementare l’utilizzo di sistemi di incident reporting nelle Regioni e Province autonome; pianificare e sperimentare interventi di miglioramento della codifica delle schede di dimissione ospedaliera; sviluppare piani regionali di adesione ai sistemi nazionali di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, delle strutture sanitarie private e delle strutture sociosanitarie pubbliche e private.

In tal senso lo IOM statunitense (Institute of Medicine) definisce le linee guida come “documenti che includono raccomandazioni di comportamento clinico (elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e dell'opinione di esperti con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche) finalizzate a ottimizzare l'assistenza al paziente fondate su una revisione sistematica delle prove di efficacia e su una valutazione di benefici e danni di opzioni assistenziali alternative” e lo stesso IOM stabilisce come requisiti essenziali del contenuto delle linee guida la multidisciplinarietà, il continuo aggiornamento, la flessibilità, l’adattabilità, la chiarezza, la semplicità e la comprensibilità.

Premettendo che è obbligo deontologico del medico l'adempimento di un aggiornamento e formazione professionale permanente, in ciò è ricompreso il dover districarsi nel mare magnum delle novità e risultati scientifici raggiunti nella materia che rappresenta il campo professionale di ciascun professionista tramite la consultazione canali istituzionali nonché tramite il confronto, il dialogo con le associazioni esistenti, tanto a livello nazionale quanto internazionale, al fine di essere sempre aggiornati e pertanto fornire al paziente delle prestazioni che siano il più possibile di alto livello ed innovative nonché renderlo edotto dei risultati raggiunti dalla Comunità scientifica, anche al fine di una scelta ragionata sul singolo percorso terapeutico da intraprendere.

Sicuramente il Sistema Nazionale per le Linee guida – SNLG, istituito dal Ministero della Salute con D.M. 30 giugno 2004 – ha avuto con la Legge n. 24 del 2017 nonché con il decreto del Ministero della Salute del 27 febbraio 2018 una nuova riorganizzazione.

L'Osservatorio svolge la primaria funzione di dare organicità a tutte le informazioni necessarie all'operatore sanitario. Fra le varie attività svolte dall’Osservatorio è interessante citare le ultime Call for Good Practice, che rappresentano uno strumento, condiviso con le Regioni e Province Autonome, per l’individuazione di misure per la prevenzione e gestione del rischio clinico. La Call intende promuovere la raccolta e la condivisione di interventi e misure già positivamente sperimentate nell’ambito della sicurezza clinica in linea con una delle 3 aree su cui è incentrata la Sfida Globale per la sicurezza dell’OMS (Medication without harm).

Il modello prevede la classificazione delle buone pratiche in sei classi in funzione della sua applicabilità in contesti diversi, delle prove della sua efficacia e della sostenibilità.

Occorre inoltre ricordare che le Linee guida per avere rilevanza nell'accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla miglior scienza medica a garanzia della salute del paziente e non devono essere ispirate a esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze del paziente.

Dalla norma si evince poi che qualora non fossero linee guida specifiche al caso concreto il medico, nel proprio operato, si deve basare sulle buone pratiche clinico-assistenziali e sulle raccomandazioni. Le “Buone Pratiche Clinico-assistenziali" costituiscono procedure, percorsi protocolli, indicazioni e raccomandazioni, accreditate dalla Comunità Scientifica, le quali tuttavia sono tra loro molto diversificate tra diverse nazioni e non solo e pertanto tali buone pratiche vengono sicuramente a sostegno del medico privo di linee guida e ad esse dovrà contemperare le proprie conoscenze private.

Grazie ai canali istituzionali del Ministero della Sanità, ed agli istituti già citati a tal fine preposti, si possono reperire gli elenchi delle linee guida ad oggi esistenti.

L'Istituto superiore di sanità pubblica le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni, tali aggiornamenti, tuttavia, in ambito nazionale non sono sempre costanti.

Fornendo un elenco più esemplificativo che esaustivo le principali Linee Guida approvate dal Ministero riguardano: Malattie Tiroidee, Cefalea nell'adulto, Gravidanza Fisiologica, Taglio cesareo, Salute dei Migranti, Prevenzione e trattamento della emorragia del post partum, Tonsillectomia, Antibioticoprofilassi perioperatoria nell'adulto, Diagnosi prenatale ed ecografica in gravidanza; diagnosi e terapia del melanoma cutaneo; Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva; Trattamento del trauma cranico minore e severo; Diagnostica per immagini; Ernia del disco; Gestione della sindrome influenzale; Protesi d’anca; Rischio cardiovascolare; Cardiologia riabilitativa e prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari; Carcinoma ovarico; Diagnosi oncologica precoce.

Al di fuori del Sistema nazionale Linee guida, altre importanti Linee guida sono state elaborate dal Ministero della Salute nell'ambito del governo clinico e della sicurezza dei pazienti, tra le quali linee guida in materia di salute orale, di gestione e comunicazione degli eventi avversi in sanità, di monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi, di modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa, di metodologia di certificazione degli adempimenti dei piani regionali sui tempi di attesa.

Ad oggi le linee guida approvate dal Ministero non coprono tutte le discipline e gli ambiti della Medicina e pertanto occorre far riferimento a linee guida e/o raccomandazioni di società scientifiche e/o istituzioni nazionali e internazionali riconosciute come autorevoli. Spesso le linee guida riguardano percorsi di prevenzione, diagnosi e cura di specifiche patologie, mentre risulta più difficile avere a disposizione linee guida che si occupino della complessità che caratterizzano le persone fragili, con elevate problematiche economiche, relazionali, e sociali come sono frequentemente gli anziani che afferiscono ai servizi.

Come si è visto le linee guida riguardano prevalentemente singole patologie, tuttavia sussistono anche linee guida e raccomandazioni inerenti per esempio la comunicazione degli eventi avversi in sanità.

Ad esempio viene indicata la necessità che nella comunicazione venga stabilito un rapporto empatico con il paziente e/o i familiari, che l'operatore debba comprendere gli stati d’animo, i sentimenti del paziente e le sue motivazioni e che sia necessario creare un clima di onestà, trasparenza, partecipazione e solidarietà, tenendo in considerazione che tutte le persone coinvolte possono trovarsi in uno stato emotivo alterato; che occorra far esprimere al paziente tutte le conoscenze che possiede rispetto all'evento, al suo vissuto e alle sue aspettative, tenendo tutto ciò nella dovuta considerazione. Va altresì assecondata nel caso in cui il paziente lo desideri, la richiesta di contattare un familiare o altra persona significativa, ed allo stesso modo ci sono linee guida riguardando i familiari.

Volendo fornire un ulteriore esempio vi sono altresì varie linee guida concernenti il consenso informato, la cui ratio è quella di documentare correttamente sia l'informazione fornita dal medico che la dichiarazione di consenso espressa dal paziente, utilmente integrata a seconda delle necessità del singolo caso.

Il medico per esempio dovrà aver cura di indicare correttamente i dati anagrafici e le generalità del paziente; dare atto che il paziente sia capace o meno di comprendere la lingua italiana e di leggere il modulo o, altrimenti, avvalersi di un'interprete; verificare se il paziente sia soggetto minorenne, o incapace, o interdetto o incapace di autodeterminarsi o se sottoposto ad ADS (amministrazione di sostegno); specificare la diagnosi di ingresso; dare atto se il paziente ha già ricevuto o meno altre informazioni all'interno o all'esterno di tale struttura sanitaria e dare atto del livello delle conoscenze già acquisite dal paziente sin a quel momento.

Il medico, altresì, deve dare atto delle eventuali patologie che con maggior probabilità possono essere scoperte durante l'esecuzione dell'intervento; documentare tutte le ulteriori informazioni fornite e il consenso o il dissenso manifestato circa le prestazioni sanitarie ipotizzate; dare atto nel modulo che il paziente abbia espressamente rifiutato in tutto o in parte - e specificando quale - di ricevere le informazioni (anche in questo caso è necessario dare atto dell'eventuale rifiuto di cure specificando se tale rifiuto segua o meno alle informazioni già ricevute salve le problematiche relative al pericolo di vita); dare atto che il paziente abbia manifestato la volontà che tutte le informazioni siano rese ad un terzo delegato ed in tal caso far specificare se il consenso alla prestazione debba essere manifestato dal terzo o dal paziente medesimo); far specificare al paziente se desideri o meno che il suo stato di salute sia portato a conoscenza di eventuali terzi, in tal caso specificandone i nominativi; informare il paziente che può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso alla prestazione sanitaria salvo che l' atto non sia più arrestabile ovvero in caso di pericolo di vita; indicare ora e data di consegna del modulo. La data non può precedere immediatamente l' intervento e deve comunque consentire al paziente di riflettere sulle informazioni ricevute e sul consenso; indicare il nominativo di eventuali testimoni: personale infermieristico e prossimi congiunti del paziente; allegare il modello di consenso informato alla Cartella Clinica.

Questi sono i suggerimenti per un corretto consenso informato e si precisa che tutte le informazioni non possono mai essere date al paziente solo con supporto cartaceo ma è necessario un dialogo tra medico/struttura e paziente.

La legge, poi, ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in tal senso con la disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.

In tema di DAT, il medico è innanzitutto tenuto a rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento che possono essere disattese, in tutto o in parte, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità di vita del disponente.

* * *

Questa nostro approfondimento non può altresì prescindere da una disamina del tema rapportato alla situazione emergenziale sanitaria che viviamo ormai da oltre un anno. I dati evidenziano che l'emergenza Covid-19 non ha mitigato il contenzioso tra pazienti e medici, mettendo in evidenza come si sia presto passati dal considerare i medici prima “eroi” poi “capri espiatori” ed altrettanto velocemente dimenticato l'importante sacrificio fatto dai medici e da tutti gli operatori sanitari impegnati - con scarsi mezzi (atteso che di certo la scarsità di finanziamenti alla sanità pubblica non è certo una novità dell'ultimo anno trascorso) - nella più grande pandemia del secolo. Secondo le stime della società Consulcesi sarebbero già 300 mila le cause pendenti contro medici e strutture sanitarie pubbliche e private e dai dati si evince che circa il 70% delle denunce contro sanitari vengono archiviate, e pur credendo la sottoscritta fermamente nel diritto di ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, specie di fronte all'umana sofferenza di chi ha perso un proprio familiare, tali dati mostrano che qualcosa, tanto a livello comunicativo paziente-medico- struttura sanitaria quanto a livello di tutela dell'operato medico forse non torna.

Il giuramento di Ippocrate pronunciato da ogni medico che si appresta a svolgere questa professione raccoglie nel suo interno il dovere di ogni professionista “di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza” ispirando a tali valori “con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale”.

Molti medici, lo ricordiamo, hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, credendo fermamente nei suddetti principi.

Questa pandemia, che ci ha toccato inaspettatamente e purtroppo in tutti i luoghi del mondo, riguarda un virus del tutto nuovo. La prima ondata di infezione ci ha in parte colti impreparati e privi di mezzi anche per la celerità con cui si è diffusa in alcuni ambiti territoriali mettendo a dura prova le capacità di presa in carico delle strutture ospedaliere e colpendo le persone anziane e fragili ricoverate nelle strutture sociosanitarie. Le prime linee guida e raccomandazioni in materia di prevenzione, diagnosi e terapia sono state implementate e rese disponibili in piena diffusione dell’infezione, man mano aumentavano le conoscenze e le esperienze e si sono rese utili nelle fasi successive dell’epidemia. È indiscutibile che la disponibilità di linee guida sia fondamentale per non far sentire abbandonati medici, infermieri ed operatori sanitari nella gestione della pandemia.

* * *

In conclusione è possibile affermare, con il beneplacito dalla Giurisprudenza maggioritaria sul tema, che in tema di Linee Guida, Raccomandazioni e Buone Pratiche Cliniche, il medico ha il dovere di seguire gli “indirizzi” dettati dalle Linee guida quando esse siano state elaborate ed approvate da una comunità scientifica accreditata ma in concreto, l’osservanza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida non dovrebbe mai rappresentare un atteggiamento meccanico da parte del medico ma dovrebbe piuttosto rappresentare dalla combinazione di un’analisi ponderata del contenuto e dell'affidabilità scientifica delle informazioni contenute nelle raccomandazioni in relazione alle caratteristiche del singolo caso clinico.

Le linee guida, per di più, riguardano solo norme di perizia e non fanno riferimento ai profili di negligenza e imprudenza e se il medico non le segue deve render ragione dei motivi che lo hanno indotto a questo: ciò significa che per valutare in punto di responsabilità medica il magistrato e/o il perito dovranno verificare se il medico abbia scelto acriticamente o meno di seguire, invece che linee guida accreditate, percorsi diagnostico-terapeutici alternativi. Cosa che può risultare tutt'altro che semplice nel singolo caso concreto.

D'altro canto il prof. Mauro Barni, nella sua opera “Diritti-doveri responsabilità del medico dalla bioetica al diritto” evidenziava come al di là delle “norme penali, civili e deontologiche “nessuna guidelines può riuscire a prevedere ed esaurire compiutamente: donde la necessità che egli abbia per l'appunto la consapevolezza elevata a responsabilità di dover cercare e trovare in sé medesimo le indicazioni più idonee per le scelte cui è chiamato”, avuto sempre a riguardo il best interest del paziente.


Avv. Jessica Beschi


bibliografia e sitografia

- "La prova del danno da errore medico", C. M. Celotto, 2020

- "Diritto Sanitario", L. Lamberti, 2019

- "Responsabilità medica e valutazione del danno", F. M. Donelli, M. Gabbrielli, 2017

- "Diritti-doveri responsabilità del medico dalla bioetica al diritto", M. Barni, 1999

- http://www.salute.gov.it/

- http://snlg.iss.it/

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