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Contratti di Convivenza

avvocatojessicabes


La L. n. 76/2016 cd. “legge Cirinnà” ha una rilevante portata non solo giuridica ma anche politica e sociale, poiché introduce per la prima volta in Italia due nuovi istituti, ed in particolare l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale" e la convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso.

La legge va pertanto divisa in due parti in quanto vanno ben distinte le unioni civili che restano riservate alle sole coppie omosessuali, e le convivenze di fatto che invece si rivolgono alle tutte le coppie di fatto, non solo omosessuali ma anche eterosessuali, che hanno deciso di non contrarre un matrimonio (o, se dello stesso sesso, un'unione civile).

Alla luce di quanto premesso abbiamo esaminato ed esposto ai signori innanzitutto l’istituto della convivenza di fatto così come disciplinato dall’ordinamento italiano fino ad arrivare alla possibile stipula del contratto di convivenza.

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La Corte Costituzionale ha riconosciuto la convivenza quale formazione sociale tutelata a livello costituzionale; va tuttavia precisato come secondo la giurisprudenza (ex multis, Cass. 21 marzo 2013, n. 7214) la convivenza giuridicamente rilevante è solo quella caratterizzata da una tendenziale stabilità, una comunanza di vita e interessi e una reciproca assistenza morale e materiale. Nello stesso senso, e più precisamente, ex lege n. 76/2016 la convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri:

- tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso);

- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989) risultante dalla dichiarazione anagrafica;

- tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

In quanto situazione di fatto, la convivenza non richiede una sua formalizzazione (a differenza, quindi, delle unioni civili), ma è evidente che la sua rilevanza giuridica impone necessariamente un suo accertamento: a tal fine la normativa in esame richiama il concetto di famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del d.p.r. 223/1989, e richiede pertanto che vi sia una coabitazione risultante da un certificato di stato di famiglia.

La convivenza non genera alcun fascio di diritti e doveri reciproci tra i conviventi di fatto per ciò che concerne i loro rapporti personali, d’altro canto la legge estende al convivente taluni diritti e poteri sinora prerogativa dei soli coniugi, ed in particolare riconosce a ciascun convivente: gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; il diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari in caso di malattia o di ricovero; il potere di conferire, in forma scritta e autografa (oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) un mandato con il quale designare l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia o di morte e la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Altresì vengono riconosciuti in capo ai conviventi di fatto i seguenti diritti.

- I diritti sulla casa di abitazione: tipizzando a livello normativo taluni orientamenti giurisprudenziali che già riconoscevano al convivente superstite la qualifica di detentore qualificato e che estendevano al convivente il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore (ma non anche di semplice cessazione della convivenza), la nuova normativa prevede che:

a. in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni(che diventano tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.

Non viene invece prevista alcuna tutela per l’ipotesi di “rottura” del rapporto di convivenza, cui può comunque ovviarsi attraverso apposite previsioni contrattuali, come vedremo di seguito.

b. in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.

- Il diritto di preferenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare: nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

- Il diritto a partecipare ad un’impresa familiare: il provvedimento, superando le chiusure della giurisprudenza, estende al convivente di fatto la disciplina propria dell’impresa familiare, in base alla quale viene riconosciuta al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.

- Il diritto al risarcimento del danno in caso di morte derivante da fatto illecito: recependo orientamenti giurisprudenziali oramai consolidati la legge in esame equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno in caso di decesso del compagno.

- Il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza: infatti il giudice può riconoscere al convivente il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima, laddove versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (così come l’438 c.c. prevede per i coniugi)

Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente è anteposto a quello che grava sui fratelli e sorelle della persona in stato di bisogno.

- I diritti successori: la convivenza rimane ancora irrilevante dal punto di vista successorio (a differenza di quanto previsto in tema di unioni civili). Pertanto nessun diritto spetta ex lege al convivente in caso di morte del compagno, né la legge in esame ha pensato di agevolare, sotto il profilo fiscale, eventuali donazioni o lasciti testamentari tra i conviventi (che, essendo tra loro estranei, sconterebbero la massima aliquota).

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Per quanto concerne tutti i rapporti patrimoniali, è oggi possibile disciplinarli in via programmatica e precisa mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che è definito contratto di convivenza, che andiamo ora ad analizzare nel suo contenuto e caratteristiche.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica o riceve l’atto deve provvedere, entro dieci giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 223/1989.

Per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace, deve sussistere, tra le parti, un legame tra due persone maggiorenni – di diverso o dello stesso sesso – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Infatti il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in violazione del comma 36 (cioè tra non conviventi ai sensi della legge in esame); c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizialmente; e. in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 c.c. (in base al quale non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra). I suoi effetti rimangono invece sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il descritto delitto di cui all’articolo 88 c.c., sino alla pronuncia di proscioglimento.

In ordine al contenuto, si rileva che nei contratti di convivenza possono essere trattate materie come l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune (in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo), il regime patrimoniale della comunione dei beni (che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza), la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie ed altresì l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.

Ne rimangano invece certamente escluse pattuizioni volte a disciplinare i loro rapporti personali (per cui non si potrà, ad esempio, prevedere nel contratto di convivenza un obbligo di coabitazione ovvero un obbligo di fedeltà) e la loro successione (alla luce del divieto dei patti successori).

Il contratto non tollera altresì l’apposizione di termini o condizioni (che, ove previsti, si hanno per non apposti) e può essere modificato – anche relativamente al regime patrimoniale prescelto - in qualunque momento con le medesime forme richieste per la sua sottoscrizione.

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto invece, lo stesso può avvenire per:

a) accordo delle parti (nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione);

b) per recesso unilaterale da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da notaio o avvocato; in questo caso il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Si prevede infine che, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione;

c) per matrimonio o unione civile tra conviventi o trau un convivente ed altra persona (il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile);

d) per morte di uno dei contraenti: il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza).

Laddove i conviventi avessero adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e l’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle previsioni del codice civile per lo scioglimento della comunione legale tra coniugi.

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Illustrato pertanto l’istituto e le caratteristiche della convivenza di fatto, che andranno commisurate alle specifiche e concrete esigenze del caso specifico di ogni singola coppia, si provvede alla stesura di un contratto di convivenza che disciplini i rapporti patrimoniali, fissando altresì il foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente accordo.

Il contratto vien fatto sottoscrivere ai clienti in ogni sua parte e l'avvocato, dopo aver provveduto all’autenticazione dello stesso, avrà l'onere, previsto dalla legge, di rendere l’atto opponibile ai terzi: entro dieci giorni, il professionista dovrà trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 223/1989.

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Si chiarisce, altresì, che anche le coppie la cui convivenza non è iscritta all'anagrafe comunale, possono in ogni caso stipulare anch'esse un contratto di convivenza per definire le regole “economiche” della propria convivenza,

Trattasi, infatti di un contratto lecito in quanto persegue interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, cod. civ.), sulla cui validità si è spesso pronunciata anche la giurisprudenza ante novella.

Tuttavia, in questo caso specifico, la conseguenza è che gli accordi in essi contenuti hanno valore limitato alle parti e non producono effetto alcuno nei confronti di terzi, in applicazione del principio generale che regola gli effetti di ogni contratto (art. 1372 cod. civ.).

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Al fine poi di disciplinare il conflitto di norme applicabili ad una convivenza tra soggetti aventi nazionalità diversa, la legge in esame prevede (mediante l’inserimento di un art. 30-bis nella legge 218/1995) che in simili ipotesi si debba applicare - salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima - la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

23/02/2022

Avv. Jessica Beschi



Per qualsiasi ulteriore approfondimento, esigenze o chiarimento la sottoscritta rimane a disposizione. (vd Sezione Contatti)

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