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Fondamenti di diritto d'autore per artisti emergenti. Intervista di M. Conte all'Avv. J. Beschi

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Tutelarsi dalle “trappole” nel business musicale. Nozioni fondamentali di diritto d'autore per artisti, cantanti e musicisti emergenti.

Intervista di Conte Marco, Cantante professionista, autore e manager musicale, all'Avvocato Beschi Jessica, che esercita nell'ambito del diritto civile, e, tra le varie materie di cui si occupa, offre assistenza legale ad artisti, autori, produttori fonografici e piccole case discografiche indipendenti ed ha conseguito un master in diritto dello spettacolo.

(Conte) Quali sono le nozioni fondamentali di diritto d'autore che un artista emergente, musicista o cantante, deve conoscere assolutamente al fine di districarsi nel bellissimo ma anche difficilissimo mondo dell'industria musicale?

(Avv. Beschi) Nella musica spesso i musicisti, cantanti, artisti trovano la loro voce, trovano riflesso delle loro emozioni e talvolta trovano sé stessi. Fare della musica il proprio lavoro, magari essendo autori di sé stessi, può essere difficile per cantanti e musicisti alle prime armi, e non solo per la difficoltà di emergere in mezzo a tanta concorrenza. Ma questo non è impossibile.

Fondamentale, a mio parere, conoscere a fondo questo ambito lavorativo, informarsi, studiare, nonché comprendere il diritto d'autore, al fine di tutelarsi, sia da contratti discografici e/o clausole pericolosi sia per sfruttare al massimo i diritti di cui si è titolari.

(Conte) L’artista deve conoscere tutte le figure e i ruoli del mondo discografico, e deve sapere a chi rivolgersi ed affidarsi rispetto alla tutela legale dei suoi diritti d’autore, perciò, nella fattispecie, l’avvocato. Deve comunque avere nozioni base per poter passare al vaglio eventuali proposte da parte di etichette, eventuali collaborazioni con altri artisti, produttori ed autori ecc. Molti artisti, produttori e musicisti che si rivolgono alla mia consulenza non sono a conoscenza dei diritti connessi, non verificano la corretta compilazione del borderò degli eventi a cui partecipano, mi mostrano ripartizioni scriteriate dei diritti d’autore tra i collaboratori della canzone e addirittura errori o omissioni nei riconoscimenti dei crediti ad esempio su spotify. Tutto questo va a detrimento dei loro guadagni e, altrettanto importante, di un ritorno di visibilità. Il mio compito appunto come manager, la missione di chi svolge questo tipo di professionalità è quella di tutelare, che significa in primis informare, “aprire gli occhi” su oneri e diritti di chi voglia fare della propria arte una professione, girandone correttamente e cautamente le scelte.

Cos'è il diritto d'autore?

(Avv. Beschi) Preliminarmente devo concordare con tutto quanto da te significato e cercherò di dare una risposta basilare ma fondamentale alla tua domanda. Il diritto d'autore, regolarizzato dalla L. n. 633/1941, è una protezione legale concessa agli autori originali delle opere creative. Per gli artisti musicali ciò include canzoni, testi e registrazioni e questo diritto, che - si sottolinea sin da subito – nasce automatico al momento della creazione, garantisce agli autori il controllo sull'uso degli stessi ed offre protezione contro l'uso non autorizzato.

Su quest'ultimo punto preme evidenziare che nell'era digitale in cui viviamo gli artisti di oggi devono affrontare sfide senza precedenti, sia per ottenere talvolta il riconoscimento che meritano sia perché il possibile accesso a tutto il contenuto di internet ha reso più difficile tutelare il proprio lavoro e le proprie creazioni.

Essere consapevoli dei propri diritti è il primo passo per proteggerli; per l'artista emergente, oltre a studiare musica e migliorarsi professionalmente, è fondamentale conoscere la legge sul diritto d'autore, partecipare a workshop ed avvalersi della consulenza di un avvocato quando necessario, al fine trovare maggiore tutela di fronte ad abusi ma anche al fine di evitare controversie in futuro, magari sottoscrivendo contratti lesivi o semplicemente al fine di comprendere per davvero cosa si sta sottoscrivendo, a cosa ci si sta vincolando con un contratto, anche quand'anche quest'ultimo fosse lecito e tecnicamente corretto.

Tornando alla nozione fondamentale di diritto d'autore possiamo dire che esso contiene al suo interno due grandi branche, il diritto d'autore morale e il diritto d'autore patrimoniale.

Il primo tutela tutti i diritti personali morali di cui è titolare in via esclusiva l'autore dell'opera creativa; è un diritto intrasferibile, di carattere personalissimo e non ha termine, pertanto può essere fatto valere solo dall'autore stesso finché è in vita e, successivamente, dai suoi eredi. Questi diritto sono: il diritto di inedito, il diritto di decidere quando e in che forma la vostra opera dev'essere divulgata; il diritto di paternità, ovvero il diritto dell'autore di pretendere che il suo nome venga associato sempre alla propria opera; il diritto di integrità, ovvero il diritto di opporsi a qualsiasi tipo di deformazione, modificazione dell'opera che sia lesiva dell'onore e reputazione dell'autore; il diritto di ripensamento, ovvero il diritto dell'autore di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali – sebbene questo non sia sempre di facile attuazione.

I diritti d'autore patrimoniali, detti anche di utilizzazione economica, sono diritti esclusivi dell'autore (e non possono essere autorizzati da terzi senza sua specifica autorizzazione), ma a differenza dei diritti morali, questo non cedibili ed hanno una durata di tempo.

La legge, con alcune specifiche eccezioni per le opere composte, in comunione, collettive o anonime, prevedere una regola generale: i diritti patrimoniali durano tutta la vita dell'autore fino a 70 anni dopo la sua morte. Successivamente l'opera cade in pubblico dominio.

I diritti d'autore patrimoniali sono: il diritto di decidere quando pubblicare l'opera; il diritto di riprodurre la stessa in qualsiasi modo o forma e di realizzarne copie; il diritto di distribuzione; il diritto di eseguire, comunicare, diffondere l'opera in pubblico, sia dal vivo, sia diffondendola mediante strumenti meccanici, quali radio, ecc.; il diritto di dare in prestito e il diritto di noleggio; il diritto di tradurre l'opera in altra lingua; il diritto di trascrivere l'opera, in testo o su pentagramma; il diritto di modificazione ed elaborazione dell'opera.

Alcuni di questi diritti patrimoniali possono essere gestiti da società di collecting, quali la SIAE, o altre società analoghe estere, quali SOUNDREEF che opera in Italia tramite LEA, altri diritti possono essere gestiti da solo dall'autore, mentre molto spesso – anche e soprattutto perchè competenza e esperienza possono fare la differenza. L'importante è trattare con editori, produttori, discografici di major ma anche di piccole label indipendenti che siano affidabili, chiari ed onesti.

(Conte) Molti artisti, soprattutto emergenti, cadono in grossi errori quando si tratta di “guadagnare dalla propria musica”. Trascurano le vere fonti di monetizzazione e, depositando erroneamente o non depositando le opere, firmando contratti sfavorevoli e non mettendo le giuste condizioni nelle collaborazioni artistiche, si privano di cospicue possibilità e giusti riconoscimenti anche monetari. È questo uno dei motori che agli inizi ha orientato la mia scelta di lavorare per gli emergenti: perché spesso di loro non si occupa nessuno e, spesso giovani e (giustamente) sognatori, si fanno abbagliare da false promesse di sedicenti manager e di grosse case discografiche firmando contratti più grandi di loro, ritrovandosi in balia di vincoli legali che bloccano la loro arte (che è la cosa più grave) e i loro introiti.

A proposito, quali sono gli errori da evitare o i rischi in cui può incorrere l'artista emergente che tratta per la prima volta con produttori fonografici, case discografiche; e quali sono gli errori o le clausole alle quali prestare maggiore attenzione quando si firma per esempio un contratto discografico, un contratto di edizione, ecc.?

(Avv. Beschi) Il tuo lavoro, Marco, è davvero lodevole e personalmente, amando da sempre la musica e credendo molto nel valore della creatività, non posso che abbracciare le tue osservazioni sul business musicale, che ispirano anche me in qualità di avvocato di che si trova spesso a tutelare i loro interessi.

Le collaborazioni degli autori, musicisti, cantautori, con produttori fonografici, produttori esecutivi, produttori artistici, case discografiche, editori può portare ad opportunità straordinarie, sia dal punto di vista della crescita personale e professionale sia dal punto di vista economico: lavorando bene sul proprio prodotto ed affidandosi ad un programma di distribuzione e promozione serio può portare a buoni risultati.

Innanzitutto vorrei premettere qualche consiglio – meno legale ma che può far la differenza quando si va a trattare con una casa discografica o con un editore.

In primis è utile che l'autore lavori molto sulla propria musica, studiando e curando la propria presenza, sia sul palco che sui social; nell'era digitale è importante dimostrare di avere una buona fan base ed engagement se si vuole avere più potere di fronte ad una trattativa contrattuale; fare molti, molti live; creare un brand, una vostra personalità definita e riconoscibile nonché registrare eventualmente il proprio nome o il proprio marchio per proteggere il brand da imitazioni.

In veste di avvocato ti dico poi che è essenziale formalizzare gli accordi attraverso contratti, fissando impegni reciproci per iscritto; la forma scritta non è necessaria alla validità di tali contratti ma è sicuramente necessaria al fine di tutelarsi qualora insorgessero delle controversie.

Inoltre è assolutamente importante definire in modo completo tutti gli aspetti che si vuole con esso regolare senza lasciar nulla di indefinito e incerto. Occorre indicare quali i diritti che si intendono cedere e quali no, le royalties ed altri aspetti finanziari, la durata del contratto, la durate della cessione di determinati diritti, nonché prestare attenzione a particolari clausole, tra le quali la clausola di rescissione e risoluzione del contratto e cosa comporta, il patto di non concorrenza, le clausole relative alla proprietà del master e alla sua eventuale cessione.

Altre condizioni da valutare attentamente riguardano il territorio di distribuzione (che può essere limitata a determinate nazioni o estesa a tutto il mondo), termini di rinnovo, l'opzione.

E ovviamente, è da tenere a mente, che l'autore può decidere se cedere tutti i diritti patrimoniali d'autore o se riservarsene la titolarità di alcuni di essi.

Una disamina di un contratto da parte di un avvocato prima di firmare può essere molto utile, sia per trattare condizioni migliori, ma anche al fine di evitare cause legali o controversie in futuro, qualora notasse sin da subito l'irregolarità del contratto o di alcune sue parti o per evitare che, a fronte di una lettura non competente dello stesso, l'artista – magari spinto da grandi speranze e desideri, su cui alcuni soggetti non troppo professionali fanno leva – dia il proprio consenso ad accordi ai quali in realtà non lo si avrebbe dato qualora fosse stato ben coscio del loro significato.

(Conte) Sicuramente già ad una prima disamina l’artista dovrebbe essere insospettito da un contratto (sembrerà banale dirlo) “scritto male”, lacunoso in varie parti, senza clausole specifiche, con termini di rinnovo, di durata vaghi, con penali spropositate e corrispettivi monetari/di percentuale svantaggiose. Molti contratti manageriali di piccole etichette, ad esempio, presentano oneri per l’artista molto vaghi e imprecisati e (ancor peggio), doveri da parte della società discografica praticamente assenti e vaghissimi.

(Avv. Beschi) Esattamente, Marco. Questi possono essere primi campanelli d'allarme.

(Conte) Riguardo alla durata del contratto discografico è sempre sbagliato firmare contratti di lunga durata?

(Avv. Beschi) Di per sé non è sbagliato ma talvolta può essere sconsigliabile. Talvolta, label serie, propongono all'artista diversi contratti di diverse durate, che prevedono magari la produzione e la distribuzione di un album in un anno, altri che prevedono tre album in cinque anni. La scelta di legarsi più o meno a lungo ad un'etichetta varia molto da caso a caso, che va analizzato appunto previamente e nel dettaglio, ma se devo dare un consiglio generale, tendenzialmente ad un artista emergente firmare un contratto di minor durata – che non esclude poi la sottoscrizione di un secondo futuro contratto – può essere utile al fine di non legarsi per troppo tempo ad un soggetto di cui non abbiamo la piena fiducia o anche per monitorare a piccoli passi il riscontro dal pubblico di una nostra opera; talvolta sono anche le label che propongono brevi durate di fronte ad artisti che non li convincono. D'altra parte per verificare l'efficacia e il risultato di un buon plan di distribuzione e promozione può essere utile avere più tempo a disposizione.

Diversa è la durata di cessione dei diritti patrimoniali che abbiamo trattato poco fa e che spesso vengono ceduti per l'intera durata prevista per legge.

(Conte) Ci sono delle condizioni che assolutamente non dobbiamo accettare?

(Avv. Beschi) Sicuramente occorre prestare attenzione alle clausole in cui venga richiesto del denaro ingiustificatamente o alle clausole che di contro per legge si prevede l'indicazione di una somma di denaro a favore dell'autore. Un occhio esperto o una consulenza legale può essere talvolta essenziale anche a prevenire vere e proprie truffe.

Piccolo consiglio: qualora decidiate di cedere il diritto di sincronizzazione, ovvero l'uso di opere musicali abbinate in combinazione ad immagini come video, film, programmi televisivi, assicuratevi che sia previsto per iscritto il “previo consenso dell'autore”, in modo da tutelare il diritto morale che potrebbe subire danni a causa di scelte arbitrarie di chi ha acquistato tale diritto e lo usa in modi che ledono il vostro onore e reputazione.

(Conte) In quali casi un contratto non è valido o annullabile?

(Avv. Beschi) Un contratto in ambito musicale, come qualsiasi altra tipologia di contratto, può essere invalido o annullabile per molteplici cause stabilite dal codice civile, tra le quali: errore, dolo, violenza o minaccia nella formazione della volontà; illiceità dell'oggetto; quando il contratto è viola qualche norma di legge; per mancanza di capacità delle parti di stipulare un contratto (si ricordi che in ambito musicale l'età minima è di 16 anni); ed altre cause che vanno accertate caso per caso.

(Conte) Grazie mille, Jessica per l'utilissima conversazione.

(Avv. Beschi) Grazie mille a te. Spero che gli artisti emergenti che ci leggono trovino spunto e stimoli utili al loro percorso, magari tortuoso ma spettacolare.

(Conte) Sicuramente, la musica è un bel viaggio e una bella avventura che, come tutte, ha bisogno delle giuste guide e della giusta compagnia...

(Avv. Beschi e Conte) ...Rimaniamo pertanto a completa disposizione per dubbi, domande o anche per avere dai lettori un semplice feedback suoi propri progetti artistici.


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